ART. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021". 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021". 3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021"; b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021". 4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021". 5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022". 6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021". 7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti: "da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,", e dopo le parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le seguenti: "per l'avvio e". 10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui". 11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "puo' avvalersi" fino a "sei unita'" sono sostituite dalle seguenti: "puo' conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".