ART. 3 
 
       (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 
 
  1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12,  le  parole  "A  decorrere  dall'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021". 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "2019,  2020  e
2021". 
  3. All'articolo  13  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021"; 
    b) al comma  5,  le  parole  "fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021". 
  4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
giugno 2021". 
  5. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022". 
  6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole  "entro  il  31  luglio  2020  ovvero  entro  la  data,  se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza  dell'epidemia  da  COVID-19"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro la data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021". 
  7. In  ragione  della  straordinaria  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento  professionale  dei  revisori
legali dei conti relativi all'anno 2020  e  all'anno  2021,  previsti
dall'articolo 5, commi 2 e 5,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi  in
ciascun  anno,  di  cui  almeno  10  in  materie  caratterizzanti  la
revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se  i  crediti
sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 
  8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono  inserite  le  seguenti:
"da adottarsi entro e non oltre il 1°  febbraio  2021,",  e  dopo  le
parole  "ogni  altra  disposizione  necessaria"  sono   inserite   le
seguenti: "per l'avvio e". 
  10. All'articolo 1, comma 540, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in  cui"  sono  sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui". 
  11. All'articolo 141, comma  1-ter,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole da "puo' avvalersi" fino a "sei  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "puo' conferire fino a  sei  incarichi  di
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole:  "31  dicembre  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".