ART. 4 
 
              (Proroga di termini in materia di salute) 
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n.191, le parole "e per l'anno 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021". 
  2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono  sostituite
dalle seguenti: ", 2020 e 2021". 
  3.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  "e  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021". 
  4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle
seguenti: "Dall'anno 2022,". 
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole "1° gennaio 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"1° gennaio 2022". 
  6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Le  procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma  possono  essere
effettuate anche nell'anno 2021". 
  7. Al fine di garantire la necessaria continuita'  delle  attivita'
di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione  dell'attuale  situazione
di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di  ricovero  e
cura a carattere scientifico  di  diritto  pubblico  e  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare  ad
avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di
personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti  di  lavoro
flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al  30  settembre
2021, compatibilmente con le risorse  finanziarie  disponibili.  Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede  nei  limiti
delle complessive risorse finanziarie di cui  all'articolo  1,  comma
424, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  proprie  di  ciascun
Istituto, e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. Per garantire l'ampliamento della  platea  dei  soggetti  idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  in  ragione  delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  e
successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero  della
salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21 marzo 2021. A  tal
fine i termini di  presentazione  delle  domande  di  cui  all'avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019,  sono
riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione
di  apposito  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Restano   iscritti
nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco  nazionale
alla data di entrata in vigore del presente decreto.