ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute) 1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le parole "e per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021". 2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021". 3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021". 4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Dall'anno 2022,". 5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022". 6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021". 7. Al fine di garantire la necessaria continuita' delle attivita' di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.