ART. 5 
 
            (Proroga di termini in materia di istruzione) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, le parole "entro l'anno  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "entro  l'anno  2021"  e  le  parole  "dal  2020/2021   al
2022/2023"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal   2021/2022   al
2023/2024,  ferme  restando  le  procedure  autorizzatorie   di   cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449.". 
  2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, dopo le parole "31 gennaio 2020" sono inserite  le  seguenti:  "e
successive proroghe" e le parole "per  l'anno  scolastico  2019/2020"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020  e
2020/2021". 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021" e, in  fine,  e'  inserito  il  seguente
periodo: "Restano  fermi  i  termini  di  conservazione  dei  residui
previsti a legislazione vigente.". 
  5. All'articolo 58, comma 5-sexies,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le  parole  "a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2021 ".