ART. 7 
 
(Proroga di termini in materia di beni e  attivita'  culturali  e  di
                              turismo) 
 
  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole "entro il 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 
  2.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
  3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021"; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 3, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
      2) al comma 5, le parole "31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 
    c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2020" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021". 
  4.  Per  favorire  l'attrazione   di   investimenti   nel   settore
cinematografico e audiovisivo,  nonche'  al  fine  di  supportare  la
realizzazione dei piani di sviluppo  dell'Istituto  Luce  Cinecitta',
l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma  7,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui  al  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,
recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia  di  credito
di  imposta  per  le  imprese  di   produzione   cinematografica   ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre  2016,  n.
220, a seguito dell'emergenza sanitaria da  COVID-19",  e'  prorogata
sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di  cui  al  primo
periodo, le societa' direttamente o  indirettamente  controllate  dal
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   possono   acquisire
partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante  aumenti
di capitale e lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la
rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si
applicano le disposizioni del codice civile e le  norme  generali  di
diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo'  assumere  la  forma
giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria
necessaria  agli   investimenti   nel   settore   cinematografico   e
dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di
strumenti finanziari di durata non superiore  a  quindici  anni,  nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. 
  5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per  l'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  6. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal  comma  4,  pari  a  1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.