ART. 8 
 
            (Proroga di termini in materia di giustizia) 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10, le parole "fino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole "fino  al  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021"; 
    b) al comma 3, le parole "2018,  2019  e  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021". 
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  31  agosto  2016  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021". 
  5. All'articolo 7, comma 3, terzo  periodo,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2021".