ART. 9 
 
(Proroga di termini in materia  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa) 
 
  1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  la
parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". 
  2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del  riordino
della  normativa  concernente  i  presupposti  per  l'iscrizione  nel
Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione
dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021  e,
conseguentemente,  l'Agenzia  continua  a  operare   secondo   quanto
stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile  1975,
n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle  Leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.