Art. 2 
 
            Soglie minime dei premi lordi contabilizzati 
 
  1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del  Presidente
della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art.
1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni
previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n.  79  del  14
novembre 2018 e all'art. 1 del provvedimento  IVASS  n.  102  del  15
dicembre 2020, per le imprese che nell'esercizio 2021  contabilizzano
premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate: 
    a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»; 
    b)  5  milioni  di  euro  per  la  macroclasse   «ciclomotori   e
motocicli». 
  2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di  cui
al comma 1.