Art. 2 Soglie minime dei premi lordi contabilizzati 1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all'art. 1 del provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell'esercizio 2021 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate: a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»; b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli». 2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.