Art. 3 Misura dei percentili 1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti: a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo il 98°; b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo il 98°.