IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          per l'attuazione e il coordinamento delle misure 
             di contenimento e contrasto dell'emergenza 
                       epidemiologica COVID-19 
 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri: 
    del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato  dichiarato,  per  sei
mesi, lo stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
COVID-19; 
    del 29 luglio 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato
fino al 15 ottobre 2020; 
    del 7 ottobre 2020,  con  la  quale  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie  derivanti  da  agenti  virali   trasmissibili   e'   stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e  poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119 P4.8.1.4.1, con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio  2021  con  il
quale, ai sensi dell'art. 1, comma 457 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, e' stato adottato il Piano strategico nazionale  dei  vaccini
per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
  Preso  atto  della  comunicazione  del  Ministro  della  salute  al
Commissario straordinario n. 0000006 del 3 gennaio 2021,  finalizzata
alla predisposizione di idonee condizioni di deposito,  conservazione
e trasporto  dei  vaccini  per  la  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, per  il  piu'  sicuro  svolgimento  delle  operazioni  di
acquisizione e distribuzione degli stessi; 
  Tenuto conto dell'imminente disponibilita'  di  vaccini  diversi  e
ulteriori rispetto a quelli BioNTech/Pfizer allo stato utilizzati; 
  Considerato che i nuovi vaccini presentano caratteristiche tecniche
differenti rispetto al vaccino BioNTech/Pfizer, anche  dal  punto  di
vista dei requisiti per una loro corretta conservazione; 
  Considerato, altresi', che tali diverse caratteristiche  consentono
dal punto di vista sanitario l'utilizzo  di  una  maggiore  gamma  di
soluzioni per una sicura e corretta gestione dei nuovi vaccini; 
  Rilevata la necessita' di individuare con urgenza locali idonei per
il  deposito  nazionale  per  i  vaccini  per  la  prevenzione  delle
infezioni da  SARS-CoV-2,  in  possesso  di  tutti  gli  elementi  di
sicurezza  richiesti  dalla  natura  dei   beni   da   conservare   e
dall'importanza di una efficace conduzione della  campagna  vaccinale
anti Covid in Italia; 
  Considerato che l'art. 109 del decreto legislativo n. 219 del  2006
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»  attribuisce  allo
Stato poteri di controllo e ispettivi dei  magazzini  e  delle  altre
sedi in cui vengono conservati medicinali; 
  Ritenuto che la sede aeroportuale militare di  Pratica  di  Mare  -
Hangar  «Butler»  sia  luogo   idoneo   per   il   conferimento,   la
conservazione e la distribuzione dei vaccini sopra indicati; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Individuazione deposito nazionale vaccini 
          per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 
 
  1. Per le motivazioni in premessa, il  deposito  nazionale  vaccini
per la prevenzione delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  e'  individuato
nell'Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) - Hangar «Butler». 
  2. Il Ministero della difesa mette a disposizione  del  Commissario
straordinario la relativa porzione  di  demanio  militare  e  i  beni
immobili  destinati  all'immagazzinamento  dei  vaccini,  secondo  le
indicazioni  tecniche  fornite   dal   Ministero   della   salute   e
dall'Agenzia italiana del farmaco in esito ad  apposito  sopralluogo,
curandone la sicurezza e tutto cio' che puo' occorrere  per  il  loro
corretto utilizzo; nomina il consegnatario dei beni mobili, afferenti
al predetto deposito. 
  3. Il Ministero  della  difesa  assicura,  altresi',  la  sicurezza
esterna del deposito e  la  sorveglianza  armata  dei  beni  in  esso
immagazzinati,   nonche'   le   operazioni   di   movimentazione    e
distribuzione dei vaccini sul  territorio  nazionale,  in  base  alle
indicazioni del Commissario straordinario. 
  4.  Il  Commissario   straordinario   mette   a   disposizione   le
attrezzature necessarie alla conservazione  dei  vaccini  all'interno
del  deposito,  assicurandone  il  mantenimento   in   esercizio   in
condizioni di efficienza e la permanenza  in  sito  sino  al  termine
della campagna vaccinale. 
  5. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione
sanitaria,  con  il  supporto  del  settore  ispettivo   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  mette   a   disposizione   del   Commissario
straordinario un proprio dirigente farmacista che sara' responsabile,
dal punto di vista tecnico sanitario, dell'applicazione  delle  buone
pratiche e delle corrette modalita' di conferimento, conservazione  e
rilascio  dei  vaccini  presso  il  deposito  nazionale  individuato,
coadiuvato da ulteriori tre dirigenti farmacisti.