Art. 2 Copertura finanziaria 1. I Ministeri interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 2021 Il Commissario straordinario: Arcuri