IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,
che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche; 
  Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che  stabilisce  che  le  modalita'  di  versamento  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono  definite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  recante  «Istituzione  del
sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato» e in particolare gli articoli 494 e seguenti, in materia
di ritenute dirette sulle spese dello Stato, nonche' gli articoli 585
e seguenti, che regolano il funzionamento delle contabilita' speciali
aperte presso le tesorerie statali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, recante «Regolamento  recante  semplificazione  e  accelerazione
delle procedure di spesa e contabili» e in particolare  gli  articoli
8, 9 e 10, che regolano le aperture  di  credito  e  le  contabilita'
speciali aperte presso le tesorerie provinciali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e  in
particolare il capo III, che disciplina il versamento unitario  delle
imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e  delle  altre  somme  a
favore dello Stato, delle regioni e  degli  enti  previdenziali,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale» e in particolare l'art. 32-ter, che estende il sistema  di
versamento F24 enti  pubblici  ad  altre  tipologie  di  tributi,  ai
contributi  e  ai  premi  dovuti  ai  diversi  enti  previdenziali  e
assicurativi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
maggio 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 16 luglio 2007, n. 163, supplemento  ordinario,  recante
«Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato»
e  in  particolare  l'art.  17,  concernente  la  registrazione   dei
pagamenti in conto sospeso; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
ottobre 2007  recante  «Modalita'  di  effettuazione  del  versamento
diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare  ai
sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n.  296»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
ottobre 2007, n. 247; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
ottobre 2008,  recante  «Specifiche  modalita'  di  versamento  delle
ritenute  per  addizionale  comunale  all'I.R.P.E.F.  da  parte   dei
funzionari  delegati  che  operano  in  contabilita'  speciale  e  in
contabilita' ordinaria», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 16 dicembre 2008, n. 293; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
2007/172338 dell'8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  27  novembre  2007,  n.  276,  supplemento  ordinario,   recante
«Approvazione del modello "F24 enti pubblici"»; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
2009/45749 del 23 marzo 2009, recante  «Modello  di  versamento  "F24
enti pubblici" - estensione dell'utilizzo  ad  altre  amministrazioni
pubbliche  nonche'  ad  altre  tipologie  di   tributi   erariali   -
approvazione nuove specifiche tecniche»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°  aprile  2010,
n. 76 recante «Utilizzo dei modelli F24 ordinario e  F24  EP  per  il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi
assicurativi»; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  n.
2009/79090 del 28 giugno 2013, recante «Estensione della modalita' di
versamento "F24 Enti pubblici" al tributo comunale sui rifiuti e  sui
servizi, alla tariffa e alla maggiorazione di  cui  all'art.  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  successive  modificazioni  ed
approvazione della  modifica  al  modello  di  versamento  "F24  enti
pubblici"»; 
  Ritenuta la necessita' di modificare alcuni aspetti delle procedure
di versamento tramite il modello F24 enti pubblici,  per  migliorarne
l'efficienza   operativa   e   consentirne    una    piu'    puntuale
contabilizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'economia 
                   e delle finanze 5 ottobre 2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 5 ottobre 2007 e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta  e'  inviata
all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza». 
  2. Il comma 4, dell'art. 4, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate
con il flusso di cui al comma 3, la Banca d'Italia addebita  i  conti
di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi
indicati  nel  flusso  ed  effettua  l'accredito  sulla  contabilita'
speciale 1777 per l'importo complessivo.  I  prelevamenti  sui  conti
interessati sono effettuati  mediante  registrazioni  nelle  evidenze
informatiche senza emissione di titoli di spesa». 
  3. Il comma 5, dell'art. 4, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Nell'ipotesi di  incapienza,  anche  parziale,  dei  predetti
conti, le disposizioni  di  addebito  non  sono  eseguite  e  vengono
stralciate;  la  Banca  d'Italia  ne  informa,  con  apposito  flusso
informativo, l'Agenzia  delle  entrate  che,  a  sua  volta,  ne  da'
comunicazione agli enti interessati». 
  4. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 5 ottobre 2007 e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta  e'  inviata
all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza». 
  5. Il comma 2, dell'art. 5, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, verifica
la correttezza formale dei  flussi  trasmessi  ed  invia  alla  Banca
d'Italia,  secondo  tempi  e  modalita'  da  concordare,  un   flusso
informativo contenente la richiesta di accredito  delle  somme  sulla
contabilita' speciale  1777,  l'elenco  dei  conti  di  tesoreria  da
addebitare e tutti gli  elementi  necessari  affinche'  la  tesoreria
centrale possa effettuare gli addebiti.» 
  6. Il comma 3, dell'art. 5, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 5 ottobre 2007 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate
con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita  i  conti
di tesoreria intestati ai soggetti di cui al comma 1, per gli importi
indicati  nel  flusso  ed  effettua  l'accredito  sulla  contabilita'
speciale 1777 per l'importo complessivo.  I  prelevamenti  sui  conti
interessati sono effettuati  mediante  registrazioni  nelle  evidenze
informatiche». 
  7.  Dopo  il  comma  3,  dell'art.  5,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, dei  predetti
conti, le disposizioni  di  addebito  non  sono  eseguite  e  vengono
stralciate;  la  Banca  d'Italia  ne  informa,  con  apposito  flusso
informativo, l'Agenzia  delle  entrate  che,  a  sua  volta,  ne  da'
comunicazione agli enti interessati».