Art. 2 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'economia 
                   e delle finanze 22 ottobre 2008 
 
  1. All'art. l, comma 1, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 22 ottobre 2008, la lettera b) e' abrogata. 
  2. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 22 ottobre 2008 e' aggiunto infine il seguente periodo:
«E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta  e'  inviata
all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza». 
  3. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanzi 22 ottobre 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate
con il flusso di cui al  comma  2,  la  Banca  d'Italia  addebita  le
contabilita' speciali intestate ai soggetti di cui  alla  lettera  a)
dell'art. 1 per le somme indicate nel flusso ed effettua  l'accredito
sulla  contabilita'  speciale  1777  per  l'importo  complessivo.   I
prelevamenti sulle contabilita'  speciali  sono  effettuati  mediante
registrazioni nelle evidenze informatiche. La richiesta di  pagamento
di cui al comma 1, inoltrata all'Agenzia delle  entrate,  costituisce
titolo   giustificativo   dell'imputazione   del    pagamento    alla
contabilita' speciale e della conseguente rendicontazione». 
  4. Il comma 4, dell'art. 2, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 22 ottobre 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Nell'ipotesi di incapienza, anche  parziale,  delle  predette
contabilita' speciali, le disposizioni di addebito non sono  eseguite
e vengono stralciate; la Banca  d'Italia  ne  informa,  con  apposito
flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta  ne  da'
comunicazione ai soggetti interessati». 
  5. L'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
22 ottobre 2008 e' abrogato.