Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 1. All'art. l, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008, la lettera b) e' abrogata. 2. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 e' aggiunto infine il seguente periodo: «E' considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta e' inviata all'Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza». 3. Il comma 3, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanzi 22 ottobre 2008 e' sostituito dal seguente: «3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita le contabilita' speciali intestate ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1 per le somme indicate nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilita' speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sulle contabilita' speciali sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche. La richiesta di pagamento di cui al comma 1, inoltrata all'Agenzia delle entrate, costituisce titolo giustificativo dell'imputazione del pagamento alla contabilita' speciale e della conseguente rendicontazione». 4. Il comma 4, dell'art. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 e' sostituito dal seguente: «4. Nell'ipotesi di incapienza, anche parziale, delle predette contabilita' speciali, le disposizioni di addebito non sono eseguite e vengono stralciate; la Banca d'Italia ne informa, con apposito flusso informativo, l'Agenzia delle entrate che, a sua volta ne da' comunicazione ai soggetti interessati». 5. L'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2008 e' abrogato.