Art. 3 Disposizioni finali 1. L'attuazione delle modifiche procedurali di cui agli articoli 1 e 2 richiede un adeguamento dei programmi informatici dedicati da parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate. 2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Agenzia delle entrate concordano la decorrenza dell'applicazione delle nuove procedure, che puo' avvenire in via progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche sono realizzate, informandone gli utenti interessati. 3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di competenza nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2020 Il Ministro: Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1674