Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'attuazione delle modifiche procedurali di cui agli articoli  1
e 2 richiede un adeguamento dei  programmi  informatici  dedicati  da
parte della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la  Banca
d'Italia  e  l'Agenzia  delle  entrate   concordano   la   decorrenza
dell'applicazione delle nuove procedure, che  puo'  avvenire  in  via
progressiva, mano a mano che le modifiche tecniche  sono  realizzate,
informandone gli utenti interessati. 
  3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di  competenza  nel
limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 agosto 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1674