IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi», in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce: 
    a) al comma 1 misure di compensazione territoriale a  favore  dei
siti che  ospitano  centrali  nucleari  ed  impianti  del  ciclo  del
combustibile nucleare,  prevedendo  che  alla  data  della  messa  in
esercizio del deposito nazionale di  cui  all'art.  1,  comma  1  del
medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano  trasferite
al  territorio  che  ospita  il  deposito  in  misura   proporzionale
all'allocazione dei rifiuti radioattivi; 
    b) al comma 1-bis che l'assegnazione annuale  del  contributo  e'
effettuata con deliberazione del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario
radiometrico  dei  siti,  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  su
proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, di seguito ISPRA; 
  Considerato che il medesimo comma  1-bis  del  citato  art.  4  del
decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato  dall'art.  7-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,  recante  «Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente», prevede che il contributo sia ripartito, per  ciascun
territorio, in misura del cinquanta per cento in  favore  del  comune
nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del venticinque  per
cento in favore della relativa provincia e in misura del  venticinque
per cento  in  favore  dei  comuni  confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a  questi
ultimi  sia  calcolato  in  proporzione  alla   superficie   e   alla
popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto; 
  Considerato,  altresi',  che  l'ammontare  complessivo  annuo   del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.
6, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  e'  definito
mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un
gettito  complessivo  pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per   ogni
kilowattora  prelevato  dalle  reti  pubbliche   con   l'obbligo   di
connessione di terzi, con  aggiornamento  annuale  sulla  base  degli
indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  dei  prezzi  al
consumo; 
  Visto l'art. 1, comma 298 della legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una
quota  pari  al  settanta   per   cento   degli   importi   derivanti
dall'applicazione  dell'aliquota  della  componente   della   tariffa
elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4; 
  Visto l'art. 1, comma 493 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che  all'art.  28
istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale e' attribuito  il
compito di  svolgere  le  funzioni  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui all'art. 38  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
45,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2011/70/EURATOM   che
istituisce un quadro  comunitario  per  la  gestione  responsabile  e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,
che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare
e   la   radioprotezione,   di   seguito   ISIN,    l'autorita'    di
regolamentazione  competente  in  materia  di  sicurezza  nucleare  e
radioprotezione; 
  Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del
2014, dispone che  le  funzioni  dell'autorita'  di  regolamentazione
competente continuano ad essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,
rischio tecnologico e  industriale  dell'ISPRA  fino  all'entrata  in
vigore  del  regolamento  che   definisce   l'organizzazione   e   il
funzionamento  interni  dell'ISIN  e   che   ogni   riferimento,   in
particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le  disposizioni  normative
di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che
ne assume le funzioni e i compiti; 
  Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo  l'ISIN
nello svolgimento delle funzioni  e  dei  compiti  dell'autorita'  di
regolamentazione competente in materia di  sicurezza  nucleare  e  di
radioprotezione,  che  erano  gia'  posti  in  capo  al  Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale», in particolare: 
    a) il comma 2-ter, il quale prevede che  le  amministrazioni  che
emanano atti  amministrativi  con  cui  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico, associano negli atti stessi il Codice unico di progetto, di
seguito CUP, dei progetti  autorizzati  al  programma  di  spesa  con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere  su  dette  misure,
della  data  di  efficacia  di  detti  finanziamenti  e  del   valore
complessivo dei singoli investimenti; 
    b) il comma 2-quater, il quale dispone che i soggetti titolari di
progetti d'investimento  pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,
dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone  il  CUP,  l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale; 
  Vista la nota n. 5443 del 7 ottobre 2020, con la quale la Cassa per
i servizi energetici ed ambientali, di seguito  CSEA,  ha  comunicato
l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure
di  compensazione  territoriale  relative  all'anno  2019,   pari   a
14.620.313,00 euro, determinate  in  sede  di  contabilizzazione  dei
valori relativi al bilancio per il medesimo anno; 
  Vista la nota protocollo n. 22509 del  25  novembre  2020,  con  la
quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e  del  mare  ha  trasmesso  al  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito  DIPE,  il  decreto
del 25 novembre 2020 del competente sottosegretario di Stato, recante
la  ripartizione  percentuale,  per  l'anno  2019,  delle  misure  di
compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e  la
proposta di riparto finanziario,  nonche'  la  relazione  predisposta
dall'ISIN nel novembre 2019 posta a base della proposta medesima; 
  Considerato che con il citato decreto  del  25  novembre  2020,  e'
approvata  la  ripartizione  percentuale,  per   l'anno   2019,   del
contributo in favore dei comuni e delle province  ospitanti  centrali
nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo,  nonche'
dei comuni confinanti con quello nel cui  territorio  e'  ubicato  il
sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4  del  decreto-legge
n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter della  legge  n.  13
del 2009; 
  Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le
quote di ripartizione delle misure compensative in  applicazione  dei
criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei  siti   nucleari
italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in
particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota  spettante
ai comuni confinanti, sono stati  applicati  i  dati  ISTAT  relativi
all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); 
  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; 
  Considerato  che  la  legge  7  aprile   2014,   n.   56,   recante
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle  citta'
metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e  disciplinando
le unioni e fusioni di comuni; 
  Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16  della  citata
legge n. 56 del 2014, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la  Citta'
metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente  Provincia
di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le
funzioni e che, di conseguenza, la quota spettante alla Provincia  di
Roma, riportata in tabella,  si  intende  destinata  all'ente  Citta'
metropolitana di Roma Capitale; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della  delibera  CIPE  28  novembre  2018,  n.  82,  concernente   il
regolamento di questo Comitato; 
  Vista la nota protocollo DIPE  n.  6516-P  del  26  novembre  2020,
predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze e  posta  a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,
contenente le osservazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di ripartizione. 
  1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del
decreto-legge  n.  314  del  2003  richiamato  in  premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse
dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione
dell'impianto stesso; 
    b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato
eventualmente presente. 
 
2. Ripartizione tra comuni e province. 
  2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge n. 314 del
2003 richiamato in  premessa,  le  risorse  disponibili  come  misure
compensative per  l'anno  2019,  pari  a  14.620.313,00  euro,  salvo
conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra  gli
enti beneficiari in misura del  cinquanta  per  cento  a  favore  del
comune  nel  cui  territorio  e'  ubicato  il  sito,  in  misura  del
venticinque per cento in favore della relativa provincia e in  misura
del venticinque per cento in favore dei comuni confinanti con  quello
nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali  e  gli
importi  riportati  nell'allegata  tabella  che   costituisce   parte
integrante della presente delibera. 
  2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla
superficie  e  alla  popolazione  residente  nel  raggio   di   dieci
chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT  relativo  all'ultimo
censimento della popolazione. 
 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  CSEA
agli enti locali sopra individuati, secondo le modalita' previste dal
sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.  720
e successive modificazioni, su capitoli  appositamente  istituiti  da
ciascun ente locale interessato. 
  3.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in  materia  di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti  inquinati,  gestione
dei  rifiuti,  difesa  e  assetto  del  territorio,  conservazione  e
valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero,  prevenzione
e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile. 
  3.3. Gli atti amministrativi con i  quali  gli  enti  locali  sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie,
devono recare il  CUP  dei  progetti  stessi  con  l'indicazione  dei
finanziamenti concessi a  valere  su  dette  misure,  della  data  di
efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli
investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con  periodicita'
annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,
dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale
del finanziamento,  le  fonti  finanziarie,  la  data  di  avvio  del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. 
  3.4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare e' chiamato  a  relazionare  a  questo  Comitato,  entro  il  31
dicembre 2022, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la
presente  delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
suddetto  vincolo  di  destinazione  delle  risorse,  in  base   alla
rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati  a  presentare
al Ministero dell'ambiente. 
 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                                  Il Ministro         
                                            dello sviluppo economico  
                                           con funzioni di presidente 
                                                   Patuanelli         
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1621