IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 463/2019  del  1°  marzo  2019,  recante
«Rinegoziazione del medicinale per  uso  umano  "Eliquis",  ai  sensi
dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 55 del 6 marzo 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 568/2019  del  2  aprile  2019,  recante
«Rettifica della determina n. 463/2019 del 1° marzo 2019, concernente
la rinegoziazione del medicinale per uso umano  "Eliquis",  ai  sensi
dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 100 del 30 aprile 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 653/2020 del 12 giugno 2020 di  adozione
della nota 97 che introduce, per una durata di  centoventi  giorni  a
seguito  del  periodo  di   emergenza   Covid-19,   nuove   modalita'
prescrittive  dei  nuovi  anticoagulanti  orali  ad  azione   diretta
(NAO/DOAC:  apixaban,  dabigatran,  edoxaban,  rivaroxaban)  e  degli
antagonisti della vitamina K  (AVK:  warfarin  e  acenocumarolo)  nei
pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con adozione
di una scheda di prescrizione cartacea e momentanea  sospensione  del
piano terapeutico (PT) web based, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  152  del  17  giugno
2020; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG in data 2 luglio  2020  per
una rinegoziazione del medicinale «Eliquis»  (apixaban)  -  procedura
EMEA/H/C/002148  -   di   propria   titolarita',   ai   sensi   della
deliberazione CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001, al fine di garantire la
sostenibilita' del sistema e  la  continuazione  delle  modalita'  di
prescrizione previste dalla nota 97 anche successivamente al  periodo
di emergenza Covid-19; 
  Vista   la   disponibilita'   manifestata    dalla    Bristol-Myers
Squibb/Pfizer EEIG a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale
e, conseguentemente, la proposta  negoziale  pervenuta  dalla  stessa
relativamente al medicinale «Eliquis» (apixaban); 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 settembre 2020; 
  Vista la determina AIFA n. DG/1034/2020  del  14  ottobre  2020  di
adozione definitiva della nota 97 relativa alla prescrivibilita'  dei
nuovi anticoagulanti orali ai pazienti con fibrillazione atriale  non
valvolare (FANV) mediante la scheda di valutazione della prescrizione
e del follow-up, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 255 del 15 ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale ELIQUIS (apixaban) e' rinegoziato alle condizioni qui
sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Eliquis» 2,5 mg compressa rivestita con film: 
      prevenzione  degli  eventi  tromboembolici  venosi  (TEV)   nei
pazienti adulti sottoposti a intervento  chirurgico  di  sostituzione
elettiva dell'anca o del ginocchio; 
      prevenzione dell'ictus e dell'embolia  sistemica  nei  pazienti
adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno
o piu' fattori di  rischio,  quali  un  precedente  ictus  o  attacco
ischemico transitorio (TIA), eta' ≥ 75  anni,  ipertensione,  diabete
mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ II). 
      Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia
polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti
(vedere  paragrafo  4.4  per  i  pazienti  con  EP   emodinamicamente
instabili). 
    «Eliquis» 5 mg compressa rivestita con film: 
      prevenzione dell'ictus e dell'embolia  sistemica  nei  pazienti
adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (NVAF), con uno
o piu' fattori di  rischio,  quali  un  precedente  ictus  o  attacco
ischemico transitorio (TIA), eta' ≥ 75  anni,  ipertensione,  diabete
mellito, insufficienza cardiaca sintomatica (Classe NYHA ≥ II). 
      Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia
polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti
(vedere  paragrafo  4.4  per  i  pazienti  con  EP   emodinamicamente
instabili). 
  Confezioni: 
    2,5 mg compressa rivestita con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  10
compresse - A.I.C. n. 041225018/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 11,75; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 19,39; 
    2,5 mg compressa rivestita con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  20
compresse - A.I.C. n. 041225020/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 23,50; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 38,78; 
    2,5 mg compressa rivestita con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  60
compresse - A.I.C. n. 041225032/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 70,50; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 116,35; 
    5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  60
compresse - A.I.C. n. 041225095/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 70,50; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 116,35; 
    5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  28
compresse - A.I.C. n. 041225145/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 32,90; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 54,30; 
    2,5 mg compressa rivestita con film blister (PVC/PVDC/ALU)  100x1
compresse - A.I.C. n. 041225057/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 117,50; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 193,92; 
    5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  10
compresse - A.I.C. n. 041225069/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 11,75; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 19,39; 
    2,5 mg compressa rivestita con film blister  (PVC/PVDC/ALU)  60x1
compresse - A.I.C. n. 041225044/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 70,50; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 116,35; 
    5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  20
compresse - A.I.C. n. 041225071/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 23,50; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 38,78; 
    5 mg compressa  rivestita  con  film  blister  (PVC/PVDC/ALU)  56
compresse - A.I.C. n. 041225083/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 65,80; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 108,60. 
  Per tutte le sopracitate confezioni, limitatamente  all'indicazione
fibrillazione atriale non valvolare (FANV) «Prevenzione dell'ictus  e
dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti  da  fibrillazione
atriale non valvolare (NVAF), con uno  o  piu'  fattori  di  rischio,
quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), eta'
≥ 75 anni,  ipertensione,  diabete  mellito,  insufficienza  cardiaca
sintomatica  (Classe  NYHA   ≥   II)»   e'   prevista   la   seguente
classificazione: A/Nota AIFA 97. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali, con validita' dal 1° gennaio 2021 al  31  marzo
2022. 
  Piano terapeutico web based AIFA per le indicazioni TVP/EP. 
  Limitatamente  all'indicazione  FANV,  compilare  la   «Scheda   di
valutazione prescrizione e  follow-up  della  terapia  anticoagulante
orale con AVK e NAO/DOAC», allegata alla nota AIFA 97, accessibile in
via informatizzata attraverso il sito www.sistemats.it 
  Validita' del contratto: 31 marzo 2022.