Art. 11 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare assicura il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  della
normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei  compiti
attinenti all'attribuzione del contributo di  cui  all'art.  227  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  2.  I  soggetti  attuatori  di  cui  all'art.  7,  comma  2,   sono
responsabili del trattamento dei  dati  personali  cui  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  in  qualita'
di titolare del  trattamento,  ricorre.  A  tal  fine,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede  alla
stipula del contratto o atto  giuridico  previsto  dall'art.  28  del
regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito  il  garante  per  la
protezione dei dati personali, le modalita' ed i tempi della gestione
e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilita'
reciproche fra il titolare e i responsabili del  trattamento  nonche'
le misure tecniche e organizzative volte ad  assicurare  un  adeguato
livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati.