Art. 11 Trattamento dei dati personali 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo di cui all'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 2. I soggetti attuatori di cui all'art. 7, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il garante per la protezione dei dati personali, le modalita' ed i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento nonche' le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati.