Art. 9 Controllo e sanzioni 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente all'erogazione del contributo straordinario, procede allo svolgimento dei controlli a campione avvalendosi della Guardia di finanza, sulla base di apposita convenzione, per verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda e degli enti gestori delle aree naturali protette interessate, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I Soggetti attuatori forniscono i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati ove richiesto dalla Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attivita' di controllo. 3. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla revoca del contributo e, attraverso la Consap, al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto.