Art. 9 
 
                        Controllo e sanzioni 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, successivamente all'erogazione  del  contributo  straordinario,
procede allo svolgimento dei controlli a campione  avvalendosi  della
Guardia  di  finanza,  sulla  base  di  apposita   convenzione,   per
verificare la veridicita' delle dichiarazioni  e  delle  informazioni
rese in sede di presentazione della  domanda  e  degli  enti  gestori
delle aree naturali protette interessate,  con  le  risorse  umane  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I  Soggetti  attuatori  forniscono  i  dati  e  le  informazioni
contenute nelle istanze pervenute e relative  ai  contributi  erogati
ove  richiesto  dalla  Guardia  di   finanza   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di controllo. 
  3. Qualora il contributo, a seguito dei controlli  effettuati,  sia
in  tutto  o  in  parte  ritenuto   non   spettante,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede  alla
revoca del contributo e, attraverso  la  Consap,  al  recupero  delle
risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e  fatte
salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 
  4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono  versate  su  un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere
riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto.