IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3,  comma  1,  ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno
finanziario,  nel  limite  annualmente  stabilito  dalla   legge   di
approvazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato  interno  o
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati  finanziari,
l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti  attraverso  il
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre  in  uso  nei
mercati; 
    di disporre l'emissione di tranche di prestiti  vigenti  volte  a
costituire un portafoglio attivo di titoli di  Stato  da  utilizzarsi
per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei
mercati finanziari, volta a promuovere l'efficienza dei medesimi; 
    di  effettuare  operazioni  di  rimborso  anticipato  nonche'  di
scambio di titoli e di  utilizzare  altri  strumenti  previsti  dalla
prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto l'art. 3, comma 1-bis, del  testo  unico,  che  autorizza  il
Tesoro a stipulare accordi di garanzia bilaterale in  relazione  alle
operazioni in strumenti derivati; 
  Visto il decreto ministeriale n. 103382 del 20  dicembre  2017  per
l'attuazione delle garanzie (di seguito «decreto garanzie»); 
  Visto il decreto ministeriale n. 73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato all'art.  7  dal  decreto  ministeriale  n.  9487  del  1°
febbraio 2005, che regola le operazioni di  concambio  di  titoli  di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; 
  Visto altresi' l'art. 5 del testo unico, riguardante la «Disciplina
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la  Banca  d'Italia  per  il
servizio di Tesoreria»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 25391 del  25  ottobre  2011,  che
disciplina le modalita' di movimentazione della liquidita' depositata
sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria  (di
seguito «conto disponibilita'») e sui conti ad esso assimilabili e di
selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni; 
  Considerato che il Dipartimento del Tesoro puo' porre in essere: 
    contratti-quadro con  istituzioni  finanziarie  (I.S.D.A.  Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito  indicati,
secondo  quanto  stabilito  dall'International  Swap  &   Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.»),    associazione    di    categoria    internazionalmente
riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; 
    in occasione delle operazioni di  gestione  su  base  consensuale
debito pubblico, accordi con le medesime istituzioni  finanziarie  al
fine di regolamentare le operazioni medesime; 
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante le «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed  in  particolare
l'art. 4 che attribuendo agli organi  di  governo  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, riserva ai dirigenti l'adozione degli  atti
e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che  impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la  gestione  finanziaria,
tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che definisce le funzioni svolte dalla Direzione II; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante le  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  ed  in
particolare l'art. 3, comma 13, ove si stabilisce che le disposizioni
di cui al comma 1, relative al controllo preventivo  di  legittimita'
della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti
emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice  dei  contratti  pubblici»  e  successive  modifiche,  ed  in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n.  143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n.  196  e  successive  modifiche,
recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  1,
comma 92, il quale prevede l'emissione di titoli di Stato  cosiddetti
«Green»,  proporzionata  agli   interventi   con   positivo   impatto
ambientale finanziati dal bilancio dello Stato e tale da garantire un
efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli; 
  Considerata la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, per l'anno  finanziario  2021
le operazioni  di  emissione  dei  prestiti  sono  disposte  mediante
decreto dal direttore generale del Tesoro  o,  per  sua  delega,  dal
dirigente generale Capo  della  Direzione  II  del  Dipartimento  del
Tesoro (di seguito  «direttore  della  Direzione  II»).  In  caso  di
assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possono
essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche  in
presenza di delega continuativa. In caso di assenza o impedimento  di
entrambi, le operazioni di emissioni dei prestiti  sono  disposte  da
altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in  sostituzione
del direttore generale del Tesoro. 
  Il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di titoli di
Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati  finanziari,  a  tasso
fisso o variabile, comprese le  emissioni  di  «green  bond»  di  cui
all'art.1, comma 92 della legge n.  160  del  2019.  Puo'  procedere,
inoltre, all'emissione di tranche di prestiti vigenti per  consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro  termine  o  altre  in  uso
nella prassi finanziaria  al  fine  di  promuovere  l'efficienza  dei
mercati.