Art. 3 
 
             Operazioni di gestione del debito pubblico 
 
  Il  Dipartimento  del  Tesoro,  sulla   base   delle   informazioni
disponibili e delle condizioni di mercato, puo' effettuare operazioni
di  gestione  del  debito  pubblico,  ricorrendo  anche  a  strumenti
finanziari derivati. Tali operazioni, in  funzione  delle  specifiche
caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo  il
contenimento del costo complessivo  del  debito,  la  protezione  dai
rischi di mercato e di rifinanziamento del debito,  nonche'  il  buon
finanziamento del mercato secondario dei titoli di Stato. 
  Le operazioni di scambio o  riacquisto  di  titoli  di  Stato  sono
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione II. In ciascuna operazione, il Dipartimento
del Tesoro, ove considerato necessario in funzione  delle  condizioni
di mercato, puo' procedere al riacquisto di titoli  in  modo  che  il
volume residuo in circolazione  di  ciascuno  di  essi  sia  tale  da
garantire adeguate condizioni di liquidita' sul mercato secondario. 
  Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a
partecipare esclusivamente gli operatori iscritti  nell'elenco  degli
specialisti in titoli di Stato. 
  In forza dell'art.  3,  comma  2,  del  testo  unico,  i  pagamenti
conseguenti alle operazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono
avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art.  24,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modifiche,  in
considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni.