Art. 7 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5,  nonche'
quelli di accertamento dell'esito delle operazioni  di  gestione  del
debito pubblico e di gestione della liquidita'  di  cui  all'art.  6,
sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione II. 
  Per l'approvazione degli accordi di  garanzia  resta  fermo  quanto
previsto dal decreto garanzie.