IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                         di concerto con il 
 
                         SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  2  novembre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  novembre  2011,  n.  264,  e
successive   modificazioni   ed    integrazioni,    concernente    la
dematerializzazione delle ricette  mediche,  tramite  il  Sistema  di
accoglienza centrale (SAC),  anche  tramite  Sistemi  di  accoglienza
regionali o provinciali (SAR); 
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il quale prevede, in particolare: 
    al  comma  1,  la  sostituzione  delle  prescrizioni  mediche  di
farmaceutica e di  specialistica  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale  in  formato  cartaceo  con  le  prescrizioni  in   formato
elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011; 
    al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato
elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto
delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e
province autonome, le ASL e le strutture  convenzionate  che  erogano
prestazioni sanitarie, fatto salvo  l'obbligo  di  compensazione  tra
regioni  e   province   autonome   del   rimborso   di   prescrizioni
farmaceutiche relative a cittadini di  regioni  e  province  autonome
diverse da quelle di residenza; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive  modificazioni,   concernente   il   Fascicolo   sanitario
elettronico (FSE); 
  Visto l'art. 87, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni che classifica i  medicinali  ai  fini
della fornitura e, in particolare, le lettere a), b), c) e  d)  punto
1); 
  Visto l'art. 88, commi 2 e 3  del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica  i  medicinali
soggetti a prescrizione medica per i  quali  e'  definita  la  durata
della validita' della  prescrizione  e  consentita  la  ripetibilita'
della vendita; 
  Visto l'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive modificazioni  che  identifica  i  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica da rinnovare volta per volta; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  7  agosto  2006,
concernente «Disposizioni sulla vendita dei medicinali  di  cui  alla
tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309» che limita la ripetibilita' della  vendita  dei
medicinali di cui  alla  tabella  II,  sezione  E,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a non piu' di tre
volte; 
  Visto l'art. 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e
successive modificazioni che identifica  i  medicinali  vendibili  al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti; 
  Visto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38  recante  «Attuazione
della direttiva n. 2011/24/UE concernente l'applicazione dei  diritti
dei  pazienti  relativi  all'assistenza  sanitaria  transfrontaliera,
nonche' della direttiva n. 2012/52/UE, comportante  misure  destinate
ad agevolare il riconoscimento delle ricette  mediche  emesse  in  un
altro Stato membro»; 
  Considerato di prevedere la dematerializzazione delle ricette non a
carico del  SSN,  ai  fini  della  semplificazione  per  l'assistito,
secondo le medesime modalita' di cui al  citato  decreto  2  novembre
2011; 
  Visto l'art. 3-bis del citato decreto 2  novembre  2011,  il  quale
prevede che con successivo  decreto  sono  definite  le  modalita'  a
regime di comunicazione del promemoria della ricetta elettronica; 
  Vista l'ordinanza della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020, la quale
prevede,  tra  l'altro,  all'art.  1,  il  rilascio  del   promemoria
dematerializzato  ovvero  l'acquisizione  del   numero   di   ricetta
elettronica, attraverso le seguenti modalita' indicate di seguito: 
    al comma 1, lettera a), trasmissione del promemoria  in  allegato
al messaggio di posta elettronica,  laddove  l'assistito  indichi  al
medico prescrittore la casella di posta elettronica; 
    al comma 1, lettera b) e al comma 3, comunicazione del numero  di
ricetta elettronica con sms o con applicazione per  telefonia  mobile
che consente lo scambio di messaggi e immagini,  laddove  l'assistito
indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;  in  tal
caso il medico  prescrittore  invia  all'assistito  un  messaggio sms
contenente  esclusivamente   il   numero   di   ricetta   elettronica
prescritta, ovvero il numero di ricetta elettronica o l'immagine  del
codice  a  barre  dello  stesso  numero   di   ricetta   elettronica,
utilizzando un'applicazione  per  la  telefonia  mobile,  alla  quale
risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito,  che
consente lo scambio di messaggi e immagini; 
    al comma 1, lettera c), comunicazione  telefonica  da  parte  del
medico  prescrittore  del  numero  di  ricetta  elettronica   laddove
l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico; 
    al comma 5,  laddove  l'assistito  abbia  attivato  il  Fascicolo
sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica, quale  strumento
alternativo al promemoria cartaceo, e' inserita nel FSE medesimo; 
    al comma  6  si  prevede  che,  per  l'erogazione  della  ricetta
elettronica, la struttura  di  erogazione  acquisisce  il  numero  di
ricetta elettronica unitamente  al  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera  sanitaria  dell'assistito  a  cui  la  ricetta   stessa   e'
intestata; 
  Considerato che le disposizioni di cui al citato decreto 2 novembre
2011, nonche' quanto previsto dal presente  decreto  si  applicano  a
tutte le regioni e alle province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con i provvedimenti n. 66 del 2 aprile  2020,
e n. 218 del 12 novembre 2020, ai sensi dell'art.  36,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «Decreto  2  novembre  2011»,  il   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute del 2  novembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 12  novembre  2011,  n.  264  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una  numerazione
univoca redatto in modalita' informatica da un medico prescrittore  e
inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo  rende  disponibile
alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le
condizioni, per la sua chiusura in modalita' informatica; 
    c)  «NRE»:  Numero  di  ricetta  elettronica,   che   costituisce
l'identificativo  univoco  a  livello  nazionale   di   una   ricetta
elettronica; 
    d) «NRBE»: Numero della ricetta bianca (non  a  carico  del  SSN)
ripetibile   e   non   ripetibile   elettronico    che    costituisce
l'identificativo univoco al livello nazionale generato dal SAC; 
    e)  «promemoria  dematerializzato»:  documento  in  formato   non
cartaceo  prodotto  al  termine  di  una  prescrizione   di   ricetta
elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti; 
    f) «www.sistemats.it»: indirizzo  portale  internet  del  Sistema
tessera sanitaria; 
    g) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico di cui  all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221  e  successive
modificazioni; 
    h) «consenso al FSE»: il consenso all'alimentazione  del  FSE  di
cui al comma 3-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; 
    i) «Ordinanza PC 651/2020»: l'ordinanza della  protezione  civile
n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  74
del 21 marzo 2020.