IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il SEGRETARIO GENERALE del Ministero della salute Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR); Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede, in particolare: al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011; al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza; Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); Visto l'art. 87, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che classifica i medicinali ai fini della fornitura e, in particolare, le lettere a), b), c) e d) punto 1); Visto l'art. 88, commi 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica i medicinali soggetti a prescrizione medica per i quali e' definita la durata della validita' della prescrizione e consentita la ripetibilita' della vendita; Visto l'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; Visto il decreto del Ministero della salute del 7 agosto 2006, concernente «Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» che limita la ripetibilita' della vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a non piu' di tre volte; Visto l'art. 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti; Visto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 recante «Attuazione della direttiva n. 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva n. 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro»; Considerato di prevedere la dematerializzazione delle ricette non a carico del SSN, ai fini della semplificazione per l'assistito, secondo le medesime modalita' di cui al citato decreto 2 novembre 2011; Visto l'art. 3-bis del citato decreto 2 novembre 2011, il quale prevede che con successivo decreto sono definite le modalita' a regime di comunicazione del promemoria della ricetta elettronica; Vista l'ordinanza della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020, la quale prevede, tra l'altro, all'art. 1, il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica, attraverso le seguenti modalita' indicate di seguito: al comma 1, lettera a), trasmissione del promemoria in allegato al messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica; al comma 1, lettera b) e al comma 3, comunicazione del numero di ricetta elettronica con sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile; in tal caso il medico prescrittore invia all'assistito un messaggio sms contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta, ovvero il numero di ricetta elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini; al comma 1, lettera c), comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico; al comma 5, laddove l'assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, e' inserita nel FSE medesimo; al comma 6 si prevede che, per l'erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa e' intestata; Considerato che le disposizioni di cui al citato decreto 2 novembre 2011, nonche' quanto previsto dal presente decreto si applicano a tutte le regioni e alle province autonome; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con i provvedimenti n. 66 del 2 aprile 2020, e n. 218 del 12 novembre 2020, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Decreto 2 novembre 2011», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2011, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni; b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una numerazione univoca redatto in modalita' informatica da un medico prescrittore e inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo rende disponibile alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le condizioni, per la sua chiusura in modalita' informatica; c) «NRE»: Numero di ricetta elettronica, che costituisce l'identificativo univoco a livello nazionale di una ricetta elettronica; d) «NRBE»: Numero della ricetta bianca (non a carico del SSN) ripetibile e non ripetibile elettronico che costituisce l'identificativo univoco al livello nazionale generato dal SAC; e) «promemoria dematerializzato»: documento in formato non cartaceo prodotto al termine di una prescrizione di ricetta elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti; f) «www.sistemats.it»: indirizzo portale internet del Sistema tessera sanitaria; g) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni; h) «consenso al FSE»: il consenso all'alimentazione del FSE di cui al comma 3-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; i) «Ordinanza PC 651/2020»: l'ordinanza della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020.