Art. 2 Dematerializzazione ricetta per prescrizioni di farmaci non a carico del SSN 1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonche' le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilita' e non ripetibilita' dell'erogazione dei farmaci prescritti. 2. La ricetta elettronica di cui al comma 1 e' individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. 3. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 1, il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011. 4. A fronte dell'utilizzo da parte dell'assistito della ricetta di cui al presente articolo, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011. Il SAC, anche tramite SAR, verifica le condizioni di ripetibilita' della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SAC rende disponibili ai medici e alle farmacie anche servizi web. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza i dati di cui al comma 4 e, con forme di pseudonimizzazione, all'AIFA, nonche' al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i medesimi dati, secondo modalita' da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.