Art. 2 
 
            Dematerializzazione ricetta per prescrizioni 
                   di farmaci non a carico del SSN 
 
  1. Il medico  prescrittore  procede  alla  generazione  in  formato
elettronico delle prescrizioni di  farmaci  non  a  carico  del  SSN,
secondo le medesime modalita' di cui  al  decreto  2  novembre  2011,
riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente,  la
prestazione e la data della  prescrizione,  nonche'  le  informazioni
necessarie per la verifica della ripetibilita'  e  non  ripetibilita'
dell'erogazione dei farmaci prescritti. 
  2. La  ricetta  elettronica  di  cui  al  comma  1  e'  individuata
univocamente  dal  Numero  di  ricetta  bianca  elettronico   (NRBE),
assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte  del
medico prescrittore, secondo le medesime modalita' di cui al  decreto
2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. 
  3. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei  dati  di
cui al comma  1,  il  medico  rilascia  all'assistito  il  promemoria
cartaceo,  secondo  il  modello  pubblicato  sul  portale   del   SAC
(www.sistemats.it). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria puo'
essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui  all'art.  3-bis
del decreto 2 novembre 2011. 
  4. A fronte dell'utilizzo da parte dell'assistito della ricetta  di
cui al presente articolo, la farmacia invia i dati della  prestazione
erogata con le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre  2011.
Il SAC, anche tramite SAR, verifica le  condizioni  di  ripetibilita'
della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e
della normativa di riferimento. 
  5. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il  SAC  rende
disponibili ai medici e alle farmacie anche servizi web. 
  6. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  rende  disponibili
alle ASL di competenza i dati di cui al  comma  4  e,  con  forme  di
pseudonimizzazione, all'AIFA, nonche' al  Ministero  della  salute  e
alle regioni e province autonome i medesimi dati,  secondo  modalita'
da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione  dei  dati
personali.