Art. 4 
 
           Promemoria della ricetta elettronica. Modalita' 
       di utilizzo presso le farmacie nella fase emergenziale 
 
  1. Fino al perdurare dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  l'assistito  che  ha  ricevuto  la   ricetta   elettronica
farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalita' di cui
all'art. 1 dell'ordinanza PC n. 651/2020 puo' inoltrare  gli  estremi
della ricetta alla farmacia prescelta. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  oltre  alle  modalita'
previste all'art. 3 del presente decreto,  l'assistito  individua  la
farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al
codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui
la ricetta stessa e' intestata, secondo le seguenti modalita': 
    a) via posta elettronica, inviando  in  allegato  il  promemoria,
ricevuto dal  medico  tramite  e-mail  oppure  estratto  dal  proprio
fascicolo  sanitario  elettronico,  ovvero,  inviando  il  numero  di
ricetta elettronica unitamente  al  codice  fiscale  riportato  sulla
tessera  sanitaria  dell'assistito  a  cui  la  ricetta   stessa   e'
intestata; 
    b) via sms o con applicazione per telefonia mobile  che  consente
lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il  messaggio  ricevuto
dal medico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)  dell'ordinanza  PC
n. 651/2020; 
    c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di
ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice  fiscale
a cui e' intestata la ricetta elettronica. 
  3. Oltre alle modalita'  di  cui  al  comma  2,  restano  ferme  le
iniziative per le persone piu' fragili tramite i servizi telefonici: 
    a) del Ministero della salute; 
    b)  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  eventualmente
attivate. 
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e  3,  la  farmacia  individuata  per
l'erogazione  del  farmaco,   imposta   la   corrispondente   ricetta
elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC,  anche  tramite
SAR, e provvede  alla  erogazione  dei  farmaci  dandone  informativa
all'assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la
farmacia provvede  a  recapitare  i  farmaci  all'indirizzo  indicato
dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 dicembre 2020 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                     dello Stato      
                                                      Mazzotta        
 
Il Segretario generale 
        Ruocco