Art. 3 
 
Ambito di titolarita' dei servizi di  individuazione,  validazione  e
  certificazione delle competenze e criteri per la portabilita' delle
  qualificazioni e delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale
  di certificazione delle competenze. 
 
  1. Gli enti titolati possono validare e certificare  esclusivamente
le competenze di cui si compongono  le  qualificazioni  inserite  nei
repertori  dei  rispettivi  enti  pubblici  titolari  ricompresi  nel
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e  formazione  e  delle
qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra  enti
pubblici titolari. 
  2. Le competenze certificabili, debitamente validate o  certificate
ai sensi e per gli effetti del presente decreto,  possono  costituire
un credito secondo criteri  e  procedure  definiti  da  ciascun  ente
pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarita' e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. 
  3. Ai fini della  portabilita'  delle  competenze  nell'ambito  del
Sistema   nazionale   di   certificazione   delle   competenze,    le
qualificazioni e  le  competenze  di  cui  al  comma  2,  considerate
corrispondenti nell'ambito del repertorio nazionale, sono valutate su
richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli
enti  pubblici  titolari,  anche  diversi  da  quelli  che  le  hanno
certificate o validate, secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  norme
vigenti, anche in termini di crediti.