Art. 3 Ambito di titolarita' dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e criteri per la portabilita' delle qualificazioni e delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. 1. Gli enti titolati possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari. 2. Le competenze certificabili, debitamente validate o certificate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, possono costituire un credito secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 3. Ai fini della portabilita' delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le qualificazioni e le competenze di cui al comma 2, considerate corrispondenti nell'ambito del repertorio nazionale, sono valutate su richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli enti pubblici titolari, anche diversi da quelli che le hanno certificate o validate, secondo i rispettivi ordinamenti e norme vigenti, anche in termini di crediti.