Art. 4 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. Il Sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze  e'
oggetto di monitoraggio e valutazione  da  parte  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione,  del
Ministero dell'universita' e della ricerca  e  delle  amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano, anche con il supporto tecnico delle agenzie e istituti di
cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.
13, ivi inclusa l'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL), in relazione ai compiti ad essa attribuiti  ai  sensi
degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150. 
  2. I risultati del  monitoraggio  e  della  valutazione,  trasmessi
dagli enti titolari di cui al comma 1, sono  raccolti  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, anche per il tramite di INAPP e
ANPAL, e presentati al  Comitato  tecnico  nazionale  ai  fini  della
verifica del rispetto degli standard minimi di servizio e dei livelli
essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di  certificazione
delle competenze. Gli stessi sono oggetto di comunicazione  triennale
al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9,  comma  2
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.