Art. 4 Monitoraggio e valutazione 1. Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze e' oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il supporto tecnico delle agenzie e istituti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 2. I risultati del monitoraggio e della valutazione, trasmessi dagli enti titolari di cui al comma 1, sono raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per il tramite di INAPP e ANPAL, e presentati al Comitato tecnico nazionale ai fini della verifica del rispetto degli standard minimi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Gli stessi sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.