Art. 5 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli enti pubblici titolari, che non dispongano di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e ai relativi riferimenti operativi di cui al presente decreto, adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarita', entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine e' utile anche ai fini del monitoraggio e valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto. 2. Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facolta' di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame. Pertanto, per gli ambiti di titolarita' relativi a qualificazioni delle professioni regolamentate non si applica il termine temporale di cui al comma 1. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto e purche' non in contrasto con esso, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015. 4. Gli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono alle finalita' del presente decreto, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle norme vigenti. 5. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti. 6. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la sua attuazione gli enti pubblici titolari provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Roma, 5 gennaio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'istruzione Azzolina Il Ministro dell'universita' e della ricerca Manfredi Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri