Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli enti pubblici titolari, che  non  dispongano  di  un  quadro
regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai  livelli
essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di  certificazione
delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio  2013,  n.
13 e ai relativi riferimenti operativi di cui  al  presente  decreto,
adottano  gli  atti  di  regolamentazione  per  i  propri  ambiti  di
titolarita', entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.
Tale termine e' utile anche ai fini del monitoraggio e valutazione di
cui all'art. 4 del presente decreto. 
  2. Le qualificazioni delle professioni regolamentate  sono  escluse
dal campo di applicazione dei servizi di individuazione,  validazione
e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari
delle  suddette   qualificazioni,   la   facolta'   di   disciplinare
l'applicazione  dei  richiamati  servizi  per  le  qualificazioni  di
propria competenza, in coerenza con le normative di settore e  previa
intesa in Conferenza  Stato-regioni  o,  ove  consentito,  attraverso
l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata  o  Conferenza
Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali  casistiche  di
equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso  formativo
e dall'esame. Pertanto, per gli  ambiti  di  titolarita'  relativi  a
qualificazioni delle professioni  regolamentate  non  si  applica  il
termine temporale di cui al comma 1. 
  3. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente  decreto  e
purche' non in  contrasto  con  esso,  continuano  ad  applicarsi  le
previsioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015. 
  4. Gli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di istruzione e
formazione  provvedono   alle   finalita'   del   presente   decreto,
nell'ambito delle competenze ad essi spettanti,  ai  sensi  dell'art.
117  della  Costituzione,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti e dalle norme vigenti. 
  5. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti  e  secondo  quanto  disposto  dai
rispettivi statuti. 
  6. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e per  la  sua  attuazione  gli
enti pubblici titolari provvedono nei  limiti  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
    Roma, 5 gennaio 2021 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                              Azzolina 
 
                             Il Ministro 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Manfredi 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri