IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,   ed   in
particolare gli articoli 4 e 14; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in
particolare,  l'art.  1,  comma  16,  il  quale  statuisce   che   la
denominazione  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali» sostituisce ad ogni effetto  la  denominazione  «Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre  2019,  n.  179,  cosi'  come  modificato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n.  53,  recante
«Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,  comma  4,  del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» registrato  alla
Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni,
recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge  n. 157/92
e in particolare il comma 8 il  quale  stabilisce  che:  «L'attivita'
venatoria  puo'  essere  esercitata  da   chi   abbia   compiuto   il
diciottesimo anno di eta' e sia munito  della  licenza  di  porto  di
fucile  per  uso  di  caccia,  di   polizza   assicurativa   per   la
responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso  delle  armi  o
degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di lire  un
miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni  persona
danneggiata e lire 250 milioni  per  danni  ad  animali  ed  a  cose,
nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio
dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte
o invalidita' permanente»; 
  Visto, altresi', il comma 9 dell'art. 12 il quale  stabilisce  che:
«Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  sentito  il  Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni  quattro  anni,
con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti»; 
  Visto l'art. 8 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157  con  il
quale e' stabilito che presso il Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste  e'  istituito  il  Comitato   tecnico   faunistico-venatorio
nazionale (CTFVN) al quale sono conferiti compiti di  organo  tecnico
consultivo  per  tutto  quello  che  concerne  l'applicazione   della
medesima legge; 
  Visto il comma 20 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, coordinato con la legge di conversione 7  agosto  2012,  n.  135,
recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario»,  con
il quale e' stabilito che a decorrere dalla data  di  scadenza  degli
organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, le
attivita'  svolte  dagli  organismi   stessi   sono   definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano; 
  Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  -
il quale, con nota n. 0226007  del  19  novembre  2020,  acquisita  a
seguito di richiesta formulata con nota ministeriale n.  9193076  del
30 settembre 2020, non ha  espresso  osservazioni  sullo  schema  del
provvedimento amministrativo in questione, in quanto  sostanzialmente
in linea con le informazioni e i suggerimenti in  precedenza  forniti
dall'Istituto stesso con note 51788/20 del  18  febbraio  2020  e  n.
164265/20 del 12 agosto 2020; 
  Considerato che tra i criteri di individuazione dei nuovi massimali
di legge, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)  ha
indicato anche il metodo della rivalutazione monetaria degli  importi
originari; 
  Ritenuto pertanto di utilizzare, quale criterio  di  individuazione
dei nuovi massimali di legge, il metodo della rivalutazione monetaria
degli  importi  originari  nonche'  di  tenere   in   considerazione,
altresi', gli effetti che la  predetta  rivalutazione  determinerebbe
sul funzionamento del Fondo di garanzia per le vittime  della  caccia
(FGVC) di cui all'art. 26 della legge n. 157/92; 
  Ritenuto pertanto di  dover  adeguare  i  massimali  riportati  dal
citato art. 12, comma  8  della  legge  n.  157/1992,  determinandone
l'importo sulla base di un calcolo operato  convertendo  in  euro  le
relative somme e rivalutando le stesse alla luce dei valori riportati
nelle tabelle Istat; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  massimali  delle  polizze  assicurative  previste   per   la
responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso  delle  armi  o
degli arnesi utili all'attivita'  venatoria,  indicati  all'art.  12,
comma 8 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  sono  aggiornati  ai
seguenti valori: 
    a) euro 903.283,12 per ogni sinistro, quale  importo  complessivo
ripartito nel seguente modo: 
      1. euro 677.462,34,  quale  massimale  di  copertura  per  ogni
persona danneggiata; 
      2. euro 225.820,78 quale massimale di  copertura  nel  caso  di
danni ad animali o cose; 
      3. nonche' di  polizza  assicurativa  per  infortuni  correlata
all'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  con  massimale   di   euro
90.328,31 per morte o invalidita' permanente.