IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il
quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le  banchine  e
le aree  scoperte  dei  porti  di  rilevanza  economica  nazionale  e
internazionale di competenza delle Autorita' di sistema  portuale  di
cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite
alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'art.  16
della  medesima  legge,  le  connesse   infrastrutture   stradali   e
ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati  strettamente  funzionali
alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a
destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria  E/1,
anche se affidati in concessione a privati.  Sono  parimenti  censite
nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti
adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della
sussistenza del requisito della stretta funzionalita'  dei  depositi,
diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali  di
cui al medesimo comma 578,  si  fa  riferimento  alle  autorizzazioni
rilasciate dalla competente Autorita' di sistema  portuale  ai  sensi
dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994; 
  Visto l'art. 1, comma 579 della legge n. 205 del 2017  in  base  al
quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al  comma  578,
ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono
presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n.  701,  per  la
revisione del classamento degli immobili gia'  censiti  in  categorie
catastali diverse dalla E/1, nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al
medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da
quelli doganali, l'intestatario,  ovvero  il  concessionario,  allega
all'atto di  aggiornamento  apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione  dei
depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma  578,
in base ad  autorizzazione  della  competente  Autorita'  di  sistema
portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in  catasto,  ai  sensi
dell'art.  20  del  regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,
le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita  catastale
degli immobili, anche in relazione  alla  perdita  del  requisito  di
stretta funzionalita' degli  stessi  alle  operazioni  e  ai  servizi
portuali di cui al comma 578. Per gli atti di aggiornamento di cui al
comma  579,  le  rendite  catastali  rideterminate  in  seguito  alla
revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri  di
cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 
  Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del  2017
il quale dispone che per le dichiarazioni  di  cui  all'art.  28  del
regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  relative  agli
immobili di cui al comma 578, presentate in  catasto  nel  corso  del
2019, non si applicano i criteri di classamento e  di  determinazione
delle rendite di cui al comma 578.  Alla  revisione  del  classamento
degli immobili dichiarati secondo i  criteri  di  cui  al  comma  578
provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31  marzo  2020,
fermo restando la possibilita' da parte degli  intestatari  catastali
degli immobili di cui presente comma, ovvero  dei  concessionari,  di
presentare atti di aggiornamento di cui  al  comma  579.  Le  rendite
rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate hanno effetto  dal
1° gennaio 2020; 
  Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge  n.  205  del  2017  per
effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli  di
cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale,
ad ufficio privato e ad altri usi non  strettamente  funzionali  alle
operazioni e ai servizi portuali di cui al  medesimo  comma,  qualora
presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto
come unita' immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse
da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie  del
gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni
turistiche e da diporto e alla  crocieristica,  per  la  quale  resta
fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578; 
  Visti  l'art.  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
che disciplinava l'imposta municipale propria (IMU) e l'art. 9, comma
8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per effetto del  quale
all'IMU  erano  esenti   dall'IMU   i   fabbricati   classificati   o
classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
  Visti il comma 639 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che ha istituito, a decorrere dall'anno  2014,  l'imposta  unica
comunale (IUC) che si componeva, tra l'altro, anche del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e il successivo comma 675 in  virtu'  del
quale  la  base  imponibile  della  TASI  e'  quella   prevista   per
l'applicazione dell'IMU, nonche' l'art. 1, comma 3 del  decreto-legge
6 marzo 2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
maggio 2014, n. 68, a norma del quale alla TASI si applicava, tra  le
altre, l'esenzione per i  fabbricati  classificati  o  classificabili
nelle categorie catastali da E/1 a E/9, prevista per l'IMU; 
  Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito la IUC  di  cui
al citato art. 1, comma  639  della  legge  n.  147  del  2013  e  ha
ridisciplinato l'IMU ai commi da 739 fino a 783; 
  Visto l'art. 1, comma 582 della legge n. 205 del  2017  secondo  il
quale a decorrere dall'anno 2020, il contributo  annuo  a  titolo  di
compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35  milioni
di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, da emanare, entro il 30 giugno  2020,  sulla  base  dei  dati
comunicati, entro il 31 marzo 2020,  dall'Agenzia  delle  entrate  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi
del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580,  e  a  quelle
gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   del
contributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  di
euro, alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verifica
effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il  31  marzo  2021,
dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, concernenti le rendite definitive,  determinate  sulla  base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno  2019  ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019; 
  Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi  579  e
580 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a  decorrere
dal 1° gennaio 2020 e che il contributo di cui  al  successivo  comma
582 deve essere distribuito sulla base del mancato gettito dell'IMU e
della TASI in vigore fino al 2019; 
  Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui  al  comma  738  e
seguenti  dell'art.  1  dalla  legge  n.  160  del  2019   e'   stata
ridisciplinata in modo tale da assicurare  l'equivalenza  di  gettito
dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019; 
  Considerato che nel 2020, per effetto delle disposizioni recate dal
comma da 578 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205 del  2017,  si
verifica una perdita di gettito da compensare con  il  contributo  di
cui al citato comma 582 del medesimo art. 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la  onferenza Stato-Citta' ed autonomie locali  che,  nella
seduta del 6 agosto 2020, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Comuni cui spetta il contributo 
 
  1. Con il presente decreto, in attuazione del comma 582 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno 2020,  il
contributo  annuo  a  titolo  di  compensazione  del  minor   gettito
nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito secondo gli
importi indicati nell'Allegato A, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto in cui  e'  altresi'  contenuta  la  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato Citta' ed autonomie locali nella
seduta del 6 agosto 2020. 
  2. La rettifica in aumento o in diminuzione del contributo  erogato
ai sensi del comma precedente, a seguito  della  verifica  effettuata
sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021,  dall'Agenzia
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti
le  rendite  definitive,  determinate  sulla  base  degli   atti   di
aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del  comma
579 dell'art. 1 della legge n. 205  del  2017,  ovvero  d'ufficio  ai
sensi del successivo comma  580,  nonche'  quelle  gia'  iscritte  in
catasto dal 1° gennaio 2019, e' effettuata entro il  30  aprile  2021
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, nel  limite  del  contributo  annuo
previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                    Gualtieri         
Il Ministro dell'interno 
       Lamorgese