Art. 2 
 
                  Criteri di riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui  all'art.  1  sono  ripartite  tra
ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri  utilizzati  per  la
ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21   novembre   2019,
registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020. 
  2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di  cui  all'art.
1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse  umane,  di
beni e servizi messi a  disposizione  dalle  stesse  regioni  per  la
realizzazione dei citati interventi. 
  3. Ai  fini  del  cofinanziamento  di  cui  al  comma  2  non  sono
considerate utili altre risorse di derivazione statale.