Art. 3 Erogazione delle risorse 1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 e nella tabella 2 di cui, rispettivamente, all'allegato 1 e all'allegato 2 al presente decreto, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 3. 3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo Pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' allegata una scheda concernente il piano di massima delle attivita' per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. 4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1. 5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Dipartimento per le politiche della famiglia in formato elettronico all'indirizzo Pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse. 6. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati. A tal fine, le regioni comunicano tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalita' indicate dalla medesima struttura e s'impegnano, in particolare, a comunicare gli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati e le attivita' finanziate a valere sulle risorse loro destinate.