Art. 3 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Le regioni adottano, nell'ambito della  generale  programmazione
di integrazione sociosanitaria  e  nell'ambito  della  programmazione
delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver,  specifici
indirizzi  integrati  di  programmazione   per   l'attuazione   degli
interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli  organizzativi
regionali e di confronto  con  le  autonomie  locali,  prevedendo  il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza  delle  persone
con disabilita'. 
  2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  trasferisce  alle  regioni  le  risorse
secondo gli importi indicati nella tabella 1 e  nella  tabella  2  di
cui, rispettivamente, all'allegato 1 e  all'allegato  2  al  presente
decreto, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono  indicati
gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonche'  la  compartecipazione
finanziaria di cui all'art. 2, comma 3. 
  3. Alla richiesta  di  cui  al  comma  2,  da  inviare  in  formato
elettronico all'indirizzo Pec  segredipfamiglia@pec.governo.it  entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e'  allegata  una
scheda concernente  il  piano  di  massima  delle  attivita'  per  la
realizzazione  degli  interventi  da   finanziare   ai   fini   della
valorizzazione del ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del  caregiver
familiare, comprensivo di  un  cronoprogramma  di  attuazione  e  dei
relativi costi. 
  4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  provvede,  entro  quarantacinque  giorni
dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all'erogazione  in
un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa
verifica della coerenza degli interventi  con  le  finalita'  di  cui
all'art. 1. 
  5. Le regioni procedono al trasferimento  delle  risorse  spettanti
agli   ambiti   territoriali,   secondo   quanto    previsto    nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento per le
politiche della famiglia. L'erogazione agli  ambiti  territoriali  e'
comunicata al Dipartimento per le politiche della famiglia in formato
elettronico all'indirizzo Pec  segredipfamiglia@pec.governo.it  entro
trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse. 
  6. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri provvede  a  monitorare  la  realizzazione
degli interventi finanziati. A tal fine, le regioni comunicano  tutti
i dati necessari al monitoraggio secondo le modalita' indicate  dalla
medesima struttura e s'impegnano, in particolare,  a  comunicare  gli
interventi realizzati, i  trasferimenti  effettuati  e  le  attivita'
finanziate a valere sulle risorse loro destinate.