Art. 10
Disposizioni in materia di navi da crociera
e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
civile.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non
siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano
soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti
all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E
dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 8, comma 6.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con
le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e'
consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non
abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante della nave presenta all'autorita' marittima, almeno
ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.