Art. 12
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati
dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la
tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita', lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto.