Art. 14 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021. 2. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamata in premessa, in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5 marzo 2021. 3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 14 gennaio 2021 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021 Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 98