Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5
marzo 2021. 
  2. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9
gennaio  2021  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
richiamata in premessa, in materia di ingressi  da  Gran  Bretagna  e
Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5  marzo
2021. 
  3. Le disposizioni delle ordinanze  del  Ministro  della  salute  8
gennaio  2021,  recanti  «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto,
richiamate in premessa, continuano ad  applicarsi  fino  all'adozione
delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3  e  comunque  non
oltre  il  24  gennaio  2021,  fatta  salva   una   eventuale   nuova
classificazione. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 14 gennaio 2021 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021 
Ufficio  di  controllo  atti  della  Presidenza  del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 98