Art. 14
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5
marzo 2021.
2. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9
gennaio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
richiamata in premessa, in materia di ingressi da Gran Bretagna e
Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5 marzo
2021.
3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8
gennaio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto,
richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione
delle nuove ordinanze ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non
oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova
classificazione.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 14 gennaio 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021
Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 98