Art. 2 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
  gravita' e da un livello di rischio alto. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, commi 16-quater  e  16-quinques,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si
manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2  e
con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in
uno scenario di tipo 1 e con un  livello  di  rischio  alto,  secondo
quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30  novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto; 
    b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o
privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata
e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale,  una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00,
e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  ivi  gia'
conviventi, oltre  ai  minori  di  anni quattordici  sui  quali  tali
persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili  o
non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli  spostamenti  dai
comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per  una
distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini,  con
esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di
provincia; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i
soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle
identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito
esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli
itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
    d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto,  a
eccezione di  quelle  di  cui  all'art.  3,  si  applicano  anche  ai
territori di cui al presente articolo, ove  per  tali  territori  non
siano previste analoghe misure piu' rigorose.