Art. 3 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima
  gravita' e da un livello di rischio alto. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono  individuate  le  regioni  nel  cui  territorio   si   manifesti
un'incidenza  settimanale  dei  contagi  superiore  a cinquanta  casi
ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno  di
tipo 3 e con un livello di rischio almeno  moderato,  secondo  quanto
stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30  novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici  giorni
in un livello di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi  dell'art.  1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici   giorni,   delle   misure   relative    allo    scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  Cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di  cui  al  comma  1,  nonche'  all'interno  dei  medesimi
territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito  il  rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui
territori di cui al  comma  1  e'  consentito  qualora  necessario  a
raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli
spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai
sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola  abitazione
privata abitata e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di  anni quattordici  sui  quali
tali persone  esercitino  la  potesta'  genitoriale  e  alle  persone
disabili  o  non  autosufficienti  conviventi.  Per  i   comuni   con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli  spostamenti  di
cui al periodo  precedente  sono  consentiti  per  una  distanza  non
superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; 
    b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera  ff).  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.  Restano  aperte  le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i
soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle
identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito
esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli
itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 
    d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere  f)
e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono
altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
enti di promozione sportiva; 
    e) e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale; 
    f)  fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola
dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo
grado,  le   attivita'   scolastiche   e   didattiche   si   svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la  possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020,  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata; 
    g)  e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e
curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta  formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate
dalle universita', sentito il  Comitato  universitario  regionale  di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le
disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica; 
    h) sono sospese  le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24; 
    i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile; 
    l) sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica  delle
capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto  legislativo  n.
285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui al comma 1; 
    m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al  presente  articolo,  ove  per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.