Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi
ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di
tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto
stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020
(allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a
specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,
secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di
cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni
in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga
congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al comma 1, nonche' all'interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui
territori di cui al comma 1 e' consentito qualora necessario a
raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai
sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola abitazione
privata abitata e' consentito, nell'ambito del territorio comunale,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali
tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di
cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non
superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in
ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di
vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i
soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle
identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito
esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei
porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere f)
e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono
altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
enti di promozione sportiva;
e) e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in
prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e'
altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, le attivita' scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) e' sospesa la frequenza delle attivita' formative e
curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate
dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in
modalita' agile;
l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle
capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui al comma 1;
m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemica.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.