Art. 8
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di
sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso
nel territorio nazionale dall'estero.
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si
attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 7,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di
cui al comma 2;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la
dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 7, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente per
territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il
luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte
alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i
soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dall'art. 7, comma 1, integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli
altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di
presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia
deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi
sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata
presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera, si
applicano i commi da 1 a 5.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco
A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali
protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'
sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la
partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale,
previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di
presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato
ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti,
nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio
nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore
alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di
iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il
territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di
sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a
5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione
europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A,
B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare,
compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle
forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio
delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive
modificazioni;
q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara
e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la
partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma
10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o
antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.