Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14
gennaio  2021,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate   negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, in  deroga  a  quanto  previsto  dagli
articoli citati nel comma  precedente,  ciascuno  per  le  rispettive
competenze, possono  scegliere  di  svolgere  le  operazioni  d'asta,
relative al  titolo  oggetto  della  presente  emissione,  da  remoto
mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di  modalita'
concordate dalle due istituzioni. 
  La provvigione di collocamento, pari a 0,35% del capitale  nominale
sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'art.
6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.