Art. 2 Beneficiari 1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 1039, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, che sono tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 1032 della medesima legge, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d'uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal decreto ministeriale 19 giugno 2019.