Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1.  Ai  sensi  del  presente  decreto,  possono  beneficiare  degli
indennizzi di cui all'art. 1 comma 1039, lettera b)  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205,  tutti  gli  operatori  di  rete  titolari  di
diritti d'uso in ambito  locale,  compresi  i  soggetti  titolari  di
autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti  dalle
norme vigenti, che sono tenuti a liberare tali frequenze  in  base  a
quanto disposto dall'art. 1, comma  1032  della  medesima  legge,  in
anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo  diritto  d'uso
rilasciato dal Ministero,  e  secondo  le  tempistiche  previste  dal
decreto ministeriale 19 giugno 2019.