Art. 2
Beneficiari
1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare degli
indennizzi di cui all'art. 1 comma 1039, lettera b) della legge 27
dicembre 2017, n. 205, tutti gli operatori di rete titolari di
diritti d'uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di
autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle
norme vigenti, che sono tenuti a liberare tali frequenze in base a
quanto disposto dall'art. 1, comma 1032 della medesima legge, in
anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d'uso
rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal
decreto ministeriale 19 giugno 2019.