Art. 3 
 
                Criteri di ripartizione delle risorse 
 
  1. Lo stanziamento complessivo di euro 304.200.000 destinato  dalla
legge 27 dicembre 2017 n. 205 all'erogazione degli indennizzi di  cui
all'art. 1, comma 1039, lettera b) della medesima legge e'  ripartito
tra i beneficiari di cui all'art. 2 del presente decreto in  base  ai
criteri che seguono, al netto di un accantonamento pari al 1% per far
fronte a circostanze sopravvenute da cui derivino oneri aggiuntivi  a
carico della procedura. 
  2. Le risorse stanziate, che al netto dell'accantonamento di cui al
precedente comma 1  ammontano  complessivamente  a euro  301.158.000,
vengono destinate al ristoro degli operatori di rete  per  la  revoca
dei   diritti   d'uso,   tenendo   conto   sia   della    popolazione
complessivamente residente nelle province oggetto dei diritti d'uso e
delle autorizzazioni temporanee, sia  degli  impianti  legittimamente
eserciti, secondo le quote indicate al successivo comma 3. 
  3.  Le  risorse  stanziate  sono  ripartite  secondo  le   seguenti
quote: euro 25.000.000 da destinare al calcolo dell'indennizzo basato
sul numero  complessivo  di  impianti  legittimamente  eserciti; euro
276.158.000 da destinare  al  calcolo  dell'indennizzo  basato  sulla
popolazione residente nelle province  oggetto  dei  diritti  d'uso  e
delle autorizzazioni temporanee. 
  4. A ciascuno dei soggetti beneficiari  di  cui  all'art.  2  sara'
corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma  della
quota derivante dal numero  di  impianti  legittimamente  eserciti  e
della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province
cui il diritto d'uso o l'autorizzazione temporanea si riferisce. 
  5. Il numero di abitanti per provincia verra' calcolato in base  ai
dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2020, di cui all'allegato
1 del presente decreto. 
  6. Il valore unitario di ciascun impianto e' determinato  dividendo
lo stanziamento di euro 25.000.000 di cui al precedente comma  3  per
il numero totale di impianti legittimamente eserciti. 
  7. Il valore unitario per  abitante  e'  determinato  dividendo  lo
stanziamento di euro 276.158.000 di cui al precedente comma 3 per  il
numero totale di abitanti cumulativamente  residente  nelle  province
oggetto dei diritti d'uso e delle autorizzazioni temporanee. 
  8. Per la  titolarita'  dei  diritti  d'uso,  delle  autorizzazioni
temporanee nonche' dei singoli impianti verra' considerata la data di
pubblicazione del presente decreto. 
  9. Nel caso di diritto d'uso con uso esclusivo della  frequenza  su
tutto il territorio di  una  o  piu'  province  (c.d.  diritto  d'uso
completo), ai fini della  quantificazione  del  relativo  indennizzo,
verra' considerato il valore della popolazione residente, di  cui  al
precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d'uso. 
  10. Nel caso in cui  sulla  medesima  provincia  e  sulla  medesima
frequenza siano presenti piu' operatori di rete titolari  di  diritto
d'uso o di autorizzazione  temporanea,  ovvero  nel  caso  di  titolo
autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente  con  quello
delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d'uso limitato), il
calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del  relativo
indennizzo,  sara'  effettuato  dividendo  il  numero  totale   degli
abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di  rete  titolari
di diritto  d'uso  o  di  autorizzazione  temporanea  presenti  sulla
medesima frequenza. 
  11. Nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore
titolare di diritto d'uso limitato, esercito con  piu'  impianti,  ai
fini della quantificazione del relativo indennizzo verra' considerata
la popolazione residente  nei  comuni  nei  quali  sono  situati  gli
impianti. Nel caso di collocazione  di  piu'  impianti  nello  stesso
comune, la popolazione di  detto  comune  sara'  calcolata  una  sola
volta. 
  12. Nel caso di diritto d'uso specificatamente limitato all'area di
servizio  di  un  solo  impianto  o  di   autorizzazione   temporanea
specificatamente limitata all'area di servizio di un  solo  impianto,
ai  fini  della  quantificazione  del   relativo   indennizzo   sara'
considerata la popolazione residente nel comune nel quale e'  situato
l'impianto.