Art. 3
Criteri di ripartizione delle risorse
1. Lo stanziamento complessivo di euro 304.200.000 destinato dalla
legge 27 dicembre 2017 n. 205 all'erogazione degli indennizzi di cui
all'art. 1, comma 1039, lettera b) della medesima legge e' ripartito
tra i beneficiari di cui all'art. 2 del presente decreto in base ai
criteri che seguono, al netto di un accantonamento pari al 1% per far
fronte a circostanze sopravvenute da cui derivino oneri aggiuntivi a
carico della procedura.
2. Le risorse stanziate, che al netto dell'accantonamento di cui al
precedente comma 1 ammontano complessivamente a euro 301.158.000,
vengono destinate al ristoro degli operatori di rete per la revoca
dei diritti d'uso, tenendo conto sia della popolazione
complessivamente residente nelle province oggetto dei diritti d'uso e
delle autorizzazioni temporanee, sia degli impianti legittimamente
eserciti, secondo le quote indicate al successivo comma 3.
3. Le risorse stanziate sono ripartite secondo le seguenti
quote: euro 25.000.000 da destinare al calcolo dell'indennizzo basato
sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti; euro
276.158.000 da destinare al calcolo dell'indennizzo basato sulla
popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d'uso e
delle autorizzazioni temporanee.
4. A ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2 sara'
corrisposto un indennizzo complessivo che consegue dalla somma della
quota derivante dal numero di impianti legittimamente eserciti e
della quota derivante dal numero di abitanti residenti nelle province
cui il diritto d'uso o l'autorizzazione temporanea si riferisce.
5. Il numero di abitanti per provincia verra' calcolato in base ai
dati della rilevazione ISTAT del 1° gennaio 2020, di cui all'allegato
1 del presente decreto.
6. Il valore unitario di ciascun impianto e' determinato dividendo
lo stanziamento di euro 25.000.000 di cui al precedente comma 3 per
il numero totale di impianti legittimamente eserciti.
7. Il valore unitario per abitante e' determinato dividendo lo
stanziamento di euro 276.158.000 di cui al precedente comma 3 per il
numero totale di abitanti cumulativamente residente nelle province
oggetto dei diritti d'uso e delle autorizzazioni temporanee.
8. Per la titolarita' dei diritti d'uso, delle autorizzazioni
temporanee nonche' dei singoli impianti verra' considerata la data di
pubblicazione del presente decreto.
9. Nel caso di diritto d'uso con uso esclusivo della frequenza su
tutto il territorio di una o piu' province (c.d. diritto d'uso
completo), ai fini della quantificazione del relativo indennizzo,
verra' considerato il valore della popolazione residente, di cui al
precedente comma 5, nelle province oggetto del diritto d'uso.
10. Nel caso in cui sulla medesima provincia e sulla medesima
frequenza siano presenti piu' operatori di rete titolari di diritto
d'uso o di autorizzazione temporanea, ovvero nel caso di titolo
autorizzatorio limitato ad un territorio non coincidente con quello
delle circoscrizioni amministrative (c.d. diritto d'uso limitato), il
calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo
indennizzo, sara' effettuato dividendo il numero totale degli
abitanti di tale provincia fra tutti gli operatori di rete titolari
di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla
medesima frequenza.
11. Nel caso in cui in una provincia sia presente un solo operatore
titolare di diritto d'uso limitato, esercito con piu' impianti, ai
fini della quantificazione del relativo indennizzo verra' considerata
la popolazione residente nei comuni nei quali sono situati gli
impianti. Nel caso di collocazione di piu' impianti nello stesso
comune, la popolazione di detto comune sara' calcolata una sola
volta.
12. Nel caso di diritto d'uso specificatamente limitato all'area di
servizio di un solo impianto o di autorizzazione temporanea
specificatamente limitata all'area di servizio di un solo impianto,
ai fini della quantificazione del relativo indennizzo sara'
considerata la popolazione residente nel comune nel quale e' situato
l'impianto.