Art. 5 Erogazione dell'indennizzo 1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, i soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda per l'erogazione dell'indennizzo. 2. Il decreto direttoriale di concessione dell'indennizzo di cui al comma 3 e' emanato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda previa attestazione da parte dell'Ispettorato territoriale competente dell'avvenuto rilascio della frequenza interessata. 3. L'indennizzo e' erogato ai soggetti di cui all'art. 2, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto direttoriale di concessione. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo, concorrono anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero ad esercire temporaneamente una frequenza purche' in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo.