Art. 5
Erogazione dell'indennizzo
1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 30
giugno 2022, i soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda
per l'erogazione dell'indennizzo.
2. Il decreto direttoriale di concessione dell'indennizzo di cui al
comma 3 e' emanato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda
previa attestazione da parte dell'Ispettorato territoriale competente
dell'avvenuto rilascio della frequenza interessata.
3. L'indennizzo e' erogato ai soggetti di cui all'art. 2,
entro sessanta giorni dall'adozione del decreto direttoriale di
concessione. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo, concorrono
anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero
ad esercire temporaneamente una frequenza purche' in regola con gli
obblighi previsti dalle norme vigenti al momento dell'erogazione
dell'indennizzo.