Art. 5 
 
                     Erogazione dell'indennizzo 
 
  1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 30
giugno 2022, i soggetti di cui all'art. 2 possono presentare  domanda
per l'erogazione dell'indennizzo. 
  2. Il decreto direttoriale di concessione dell'indennizzo di cui al
comma 3 e' emanato entro 60  giorni  dal  ricevimento  della  domanda
previa attestazione da parte dell'Ispettorato territoriale competente
dell'avvenuto rilascio della frequenza interessata. 
  3.  L'indennizzo  e'  erogato  ai  soggetti  di  cui  all'art.   2,
entro sessanta  giorni  dall'adozione  del  decreto  direttoriale  di
concessione.  Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennizzo,  concorrono
anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati  dal  Ministero
ad esercire temporaneamente una frequenza purche' in regola  con  gli
obblighi previsti dalle  norme  vigenti  al  momento  dell'erogazione
dell'indennizzo.