Art. 6 Revoca dell'indennizzo 1. Qualora risulti che il beneficiario dell'indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l'indennizzo e' revocato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento. 2. La revoca dell'indennizzo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale e' disposta la revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 3. Nei casi di inottemperanza all'obbligo di versamento dell'ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell'indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.