Art. 6 
 
                       Revoca dell'indennizzo 
 
  1. Qualora risulti che il beneficiario dell'indennizzo  abbia  reso
dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in  sede
di presentazione della richiesta o nella documentazione  alla  stessa
allegata, l'indennizzo e'  revocato,  ferma  restando  l'applicazione
delle sanzioni previste dall'ordinamento. 
  2. La revoca  dell'indennizzo  comporta  l'obbligo,  a  carico  del
soggetto beneficiario,  di  riversare  all'erario,  entro  i  termini
fissati nel  provvedimento  con  il  quale  e'  disposta  la  revoca,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
di   inflazione   pubblicati   dall'ISTAT,   oltre   agli   interessi
corrispettivi al tasso legale. 
  3.  Nei  casi   di   inottemperanza   all'obbligo   di   versamento
dell'ammontare indebitamente percepito entro i  termini  fissati,  il
recupero coattivo dell'indennizzo e  la  rivalutazione  ed  interessi
vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.