Art. 6
Revoca dell'indennizzo
1. Qualora risulti che il beneficiario dell'indennizzo abbia reso
dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede
di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa
allegata, l'indennizzo e' revocato, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni previste dall'ordinamento.
2. La revoca dell'indennizzo comporta l'obbligo, a carico del
soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini
fissati nel provvedimento con il quale e' disposta la revoca,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi
corrispettivi al tasso legale.
3. Nei casi di inottemperanza all'obbligo di versamento
dell'ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il
recupero coattivo dell'indennizzo e la rivalutazione ed interessi
vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.