IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Vista la comunicazione del 16 gennaio 2021 del direttore generale
della prevenzione sanitaria in merito alla nuova variante di
SARS-CoV-2 identificata in quattro passeggeri in arrivo dal Brasile;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 1 del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori
internazionali provenienti dal Brasile;
Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e' interdetto il traffico
aereo dal Brasile.
2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale
alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato
o transitato in Brasile.
3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei
quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno
soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel
territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare
o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai voli
indiretti iniziati il giorno della emanazione della presente
ordinanza.