Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'art. 1 e'  subordinato
alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti,
da parte degli ispettori iscritti nell'apposita  lista  nazionale  di
cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 
  2.  Il  centro  di  saggio  «ALSIA  -  Centro  ricerche  Metapontum
Agrobios» e' tenuto a comunicare  a  questo  Ministero  l'indicazione
precisa delle tipologie delle prove che andra' ad  eseguire,  nonche'
la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.