Art. 3 
 
  1. Il riconoscimento di idoneita', di cui al l'art. 1 del  presente
decreto, ha validita' di mesi ventiquattro a partire  dalla  data  di
ispezione  effettuata   presso   il   centro   «Terremerse   societa'
cooperativa» in data 23 e 24 settembre 2020 
  2. Il centro  «Terremerse  societa'  cooperativa»  qualora  intenda
confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto,
potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima  della  data
di scadenza, corredata dalla relativa documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti richiesti. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo
n. 196/2003, sara' oggetto  di  pubblicazione  in  ottemperanza  agli
obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Blasi