IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
(C(2020) 1863),  cosi'  come  modificata  dalle  comunicazioni  della
Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215),  dell'8  maggio
2020 (C(2020) 3156) e del  29  giugno  2020  (C(2020)  4509),  e,  in
particolare,  la  sezione  3.1  e  le  sue  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 2; 
  Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  alla  Commissione
europea in data 6 luglio  2020,  recante  «Misure  a  sostegno  delle
imprese attive nei settori agricolo e forestale,  nei  settori  della
pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e
forestale,  ai  settori  della  pesca  e  acquacoltura  in  relazione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato  con  decisione
(C(2020) 4977) final del 15 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  15
settembre 2020, adottato ai sensi del sopraccitato art. 222, comma 2,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Considerato  che  l'art.  58-quater,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  ha  previsto  che  le  risorse
rivenienti   dalle   economie   residue   derivanti   dall'attuazione
dell'intervento di riduzione volontaria delle produzione di  uve,  di
cui al comma 1, cui si aggiungono le ulteriori economie  quantificate
all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate,  nei  limiti  di
51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento  della  misura
dell'esonero contributivo di cui all'art. 222, comma 2; 
  Considerato  che  l'art.  58-quater,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  ha  modificato  il  comma  2
dell'art.  222  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,   riconoscendo
l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti  per  il  periodo
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche, a favore delle  imprese  di
cui al comma 1  del  suddetto  articolo,  appartenenti  alle  filiere
agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche,
vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  all'emanazione  di  un
ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in  ordine
all'ulteriore platea dei soggetti interessati dall'esonero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art.  58-quater,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di favorire il  rilancio
produttivo e occupazionale delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti  alle  filiere
agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche,
vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, e'
riconosciuto l'esonero straordinario dal  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a carico dei datori di  lavoro,  dovuti
per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. 
  2.  Resta   ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche.