IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), e, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 2; Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione (C(2020) 4977) final del 15 luglio 2020; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2020, adottato ai sensi del sopraccitato art. 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Considerato che l'art. 58-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria delle produzione di uve, di cui al comma 1, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nei limiti di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'art. 222, comma 2; Considerato che l'art. 58-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato il comma 2 dell'art. 222 del decreto-legge n. 34 del 2020, riconoscendo l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore delle imprese di cui al comma 1 del suddetto articolo, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20; Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'emanazione di un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine all'ulteriore platea dei soggetti interessati dall'esonero; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 58-quater, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. 2. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.