Art. 2 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa
complessiva di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con
i limiti individuali fissati dalla  comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), cosi' come modificata dalle
comunicazioni della Commissione europea del 3  aprile  2020  (C(2020)
2215), dell'8 maggio  2020  (C(2020)  3156)  e  del  29  giugno  2020
(C(2020) 4509) e, in particolare,  dalla  sezione  3.1  e  dalle  sue
successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro temporaneo». 
  2. L'esonero di cui all'art. 1 e'  riconosciuto  nei  limiti  della
contribuzione  dovuta  dai  datori  di  lavoro,  al  netto  di  altre
agevolazioni  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento  della
previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente
spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30  giugno
2020. 
  3. L'agevolazione  contributiva  di  cui  al  presente  decreto  e'
riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione  delle  domande  da
parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella
domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli
aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto  del
«Quadro temporaneo» nell'anno 2020. 
  4. In caso  di  superamento  del  limite  individuale  fissato  dal
«Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
tale limite. 
  5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura
proporzionale a tutta la platea dei  beneficiari  che  hanno  diritto
all'agevolazione. 
  6. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori  entrate  derivanti
dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi  elementi  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  7.  Il  rimborso  all'INPS  degli  oneri   derivanti   dall'esonero
contributivo di cui all'art. 1 e' effettuato sulla base  di  apposita
rendicontazione, che dovra' essere effettuata entro il 31 marzo 2021. 
  8. L'INPS provvede ad emanare, entro venti giorni  dall'entrata  in
vigore del  presente  decreto,  una  circolare  relativa  all'esonero
straordinario recante, tra l'altro,  le  modalita'  di  presentazione
della domanda di accesso all'agevolazione.