Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'art. 1 e'  subordinato
alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti,
da parte degli ispettori iscritti nell'apposita  lista  nazionale  di
cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 
  2. Il Centro «GEM Chimica S.r.l.» e' tenuto a comunicare  a  questo
Ministero l'indicazione  precisa  delle  tipologie  delle  prove  che
andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.