IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019
- registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con
il quale al dott. Giuseppe Blasi e'  stato  conferito  l'incarico  di
Capo del Dipartimento delle  politiche  europee  e  internazionali  e
dello sviluppo rurale,  nell'ambito  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del  turismo»,  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  25
dell'8 febbraio 2019; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismodei  Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, dello  sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei  trasporti  e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  nonche'  per
la rimodulazione degli stanziamenti per  la  revisione  dei  ruoli  e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  Forze
di polizia e delle Forze armate e per la continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del  5
dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Vista l'istanza presentata  in  data  27  agosto  2020  dal  centro
«Charles River Laboratories» con sede legale in  via  Majno  n. 17  -
20122 Milano (MI); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  53
del 24 marzo 2020 recante modifica del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  Vista  la  direttiva  direttoriale  14  aprile  2020,   n.   12841,
Registrata all'Ufficio centrale di bilancio al  n.  323  in  data  21
aprile 2020,  finalizzata  all'attuazione  degli  obiettivi  definiti
dalla direttiva del  Capo  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020,
n. 1141; 
  Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale  sono
fornite  le  istruzioni  necessarie  ad  assicurare  la   continuita'
dell'azione amministrativa, in assenza del direttore  generale  dello
sviluppo rurale e fino al  perfezionamento  dell'incarico  del  nuovo
direttore; 
  Considerato che il suddetto centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  17
dicembre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata; 
  Considerato l'esito favorevole della  verifica  di  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari,  effettuata
in data 28  e  29  ottobre  2020  presso  il  Centro  «Charles  River
Laboratories»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro «Charles River Laboratories», con sede legale  in  Via
Majno, 17 - 20122 Milano (MI) e'  riconosciuto  idoneo  a  proseguire
nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari  volte  ad
ottenere le seguenti informazioni: 
    individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta
o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    aree non agricole; 
    colture arboree; 
    colture erbacee; 
    colture forestali; 
    colture medicinali ed aromatiche; 
    colture ornamentali; 
    colture orticole; 
    concia sementi; 
    conservazione post-raccolta; 
    diserbo; 
    entomologia; 
    nematologia; 
    patologia vegetale; 
    esposizione dell'operatore; 
    dissipazione nel suolo.