Art. 3 
 
  1. Il riconoscimento di idoneita', di cui al l'art. 1 del  presente
decreto, ha validita' di mesi ventiquattro a partire  dalla  data  di
ispezione effettuata presso il centro «Charles River Laboratories» in
data 28 e 29 ottobre 2020. 
  2.  Il  centro  «Charles  River   Laboratories»   qualora   intenda
confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto,
potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima  della  data
di scadenza, corredata dalla relativa documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti richiesti. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo
n. 196/2003, sara' oggetto  di  pubblicazione  in  ottemperanza  agli
obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Blasi