Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'art. 1 e'  subordinato
alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti,
da parte degli ispettori iscritti nell'apposita  lista  nazionale  di
cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 
  2. Il centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.» e'  tenuto  a
comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa  delle  tipologie
delle prove che andra' ad eseguire, nonche'  la  loro  localizzazione
territoriale. 
  3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.